|
RICHARD
GOLDSTONE HA CELATO ANCOR PIÙ SINISTRI CRIMINI A GAZA?
Domenica, 22
novembre

DI PETER EYRE
The Palestine Telegraph
GAZA – Molte lodi sono state tributate all’inchiesta delle Nazioni
Unite sui crimini di guerra commessi a Gaza, guidata da Richard
Goldstone. Ritengo tuttavia che questo rapporto non si sia spinto
sufficientemente avanti, e che non abbia indagato su altre più gravi
accuse che sono state fatte. Il senso di urgenza che spinge a
portare avanti quest’inchiesta e mettere sotto processo i
responsabili è ben percepibile, ma va rilevato che qualcosa di molto
più sinistro non è neppure stato menzionato, e da allora è stato
nascosto come polvere sotto un tappeto.
Andiamo a considerare più da vicino alcuni aspetti di questo
rapporto, che indubbiamente ha mostrato una palese debolezza nella
capacità del team di comprendere che cosa costituisca una violazione
della Convenzione di Ginevra.
Citazione dal punto 46: “La Missione d’Inchiesta ritiene che la
condotta delle Forze Armate Israeliane costituisca una grave
violazione della Quarta Convenzione di Ginevra in quanto hanno
compiuto uccisioni premeditate di civili e hanno intenzionalmente
causato grandi sofferenze a persone protette, azioni tali da fare
sorgere responsabilità penali individuali. Reputa inoltre che il
bersagliamento diretto e l'uccisione arbitraria di civili
Palestinesi sia una violazione del diritto alla vita.”
Citazione dal punto 47: “L'ultimo episodio riguarda il lancio di una
bomba contro un'abitazione civile che ha provocato l'uccisione di 22
membri di una stessa famiglia. La posizione di Israele rispetto a
questo incidente è che si sia trattato di un 'errore operativo' e
che il reale obiettivo era in realtà un'abitazione vicina,
utilizzata come deposito di armi. Sulla base dell’inchiesta svolta,
la Missione esprime sostanziali dubbi circa la versione fornita
dalle autorità israeliane. La Missione ha concluso che, nel caso in
cui fosse effettivamente stato commesso un errore, l’attacco non
potrebbe essere definito un caso di uccisione volontaria. Rimarrebbe
tuttavia la responsabilità dello Stato di Israele per la violazione
internazionale commessa. “
Risposta ai punti 46 e 47: Anche se fosse stato commesso un errore
operativo, questo costituisce ancora omicidio intenzionale, in
quanto tali bombe sono state sganciate in aree densamente popolate
e, pertanto, nel caso in cui fosse stato colpito l’obiettivo
corretto, i civili presenti nell’area di tale obiettivo vicino
sarebbero morti o sarebbero rimasti gravemente feriti.
Citazione dal punto 48: “Sulla base dell'inchiesta condotta sugli
incidenti in cui sono state impiegate determinate armi quali il
fosforo bianco e i missili flechette, la Missione, pur ammettendo
che il fosforo bianco non è in questa fase vietato ai sensi del
diritto internazionale, ritiene che le Forze Armate Israeliane siano
state sistematicamente imprudenti nel deliberarne l’utilizzo nelle
zone abitate. Inoltre, i medici che hanno curato i pazienti
presentanti ferite da fosforo bianco hanno evidenziato la gravità e
la natura talvolta incurabile delle ustioni provocate da tale
sostanza.
La Missione ritiene che bisognerebbe prendere in seria
considerazione la messa al bando dell’uso del fosforo bianco in aree
abitate. Per quanto riguarda i flechette, la Missione annota che si
tratta di un tipo d’arma incapace di discriminare tra i diversi
obiettivi dopo l’esplosione. Sono pertanto particolarmente inadatti
ad essere impiegati nelle aree urbane, dove si ha ragione di
ritenere che possano essere presenti dei civili.”
Risposta al punto 48: in primo luogo, il Sig. Goldstone deve
comprendere che il fosforo bianco è un'arma incendiaria, pertanto
disciplinata dal diritto internazionale in merito all’uso del
fosforo bianco su aree densamente popolate.
Risulta essere in violazione della Convenzione di Ginevra:
Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego
di armi incendiarie (Protocollo III), ossia:
un determinato uso delle armi incendiarie, in particolare l'impiego
di armi incendiarie lanciate per via aerea contro obiettivi
collocati in mezzo a concentrazioni di civili (Protocollo III della
Convenzione sulle armi convenzionali).
Si deve inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che il medesimo
trattamento è stato adottato dalle Forze di Difesa israeliane nel
sud del Libano (2006) [Al
link originale del presente articolo
si può vedere la foto di un bambino ucciso con armi incendiarie in
tale circostanza, raccomandiamo di tenere in considerazione che si
tratta di un'immagine estremamente impressionante. N.d.r. ].
Consideriamo ora un procedimento legale cui è stato dato inizio in
Israele in base alla Convenzione di Ginevra e della Corte
internazionale di Giustizia. Come ci si aspetta quando si tratta del
sistema giudiziario Israeliano, il caso è stato archiviato. Si può
vivere nella speranza che un caso di questo genere, una volta
portato dinanzi ai Tribunali Europei, porterebbe a un risultato
diverso.
I proiettili "Flechette" (dal francese "flêchette", "piccola
freccia"), come è noto, contengono migliaia di piccole frecce
metalliche, ciascuna della lunghezza di circa quattro centimetri.
Quando il proiettile esplode in aria, a un’altezza di circa 30 m dal
suolo, le letali frecce si spargono su un’area a forma di cono di
circa 300 m di lunghezza e 94 m di larghezza. Va rilevato che i
Flechette vennero sviluppati dagli Americani in Vietnam, quando
cercavano un'arma efficace per attaccare le forze Vietcong che si
nascondevano tra gli alberi nelle giungle ed erano sparpagliati su
una vasta area.
 |
 |
[Le “flechette”
usate a Gaza e una radiografia della spalla di un ragazzo con una
flechette conficcata molto all'interno.]
Va rilevato che quest’arma è stata considerata controversa sin dalla
sua introduzione. Gli argomenti addotti contro i Flechette si
basano, tra l'altro, sui principi del diritto internazionale in
materia di leggi di guerra, secondo le quali le armi causanti
"sofferenze inutili" non devono essere utilizzate, ed è vietato
l'uso indiscriminato di armi in luoghi popolati. Gli appellanti
sostengono che i Flechette causino "sofferenze inutili" a causa del
numero enorme di frecce, che feriscono il corpo della vittima
(analogamente a un ordigno esplosivo a frammentazione contenente
chiodi), e che sono inoltre considerati un’arma "indiscriminata",
dal momento che si disperde su un'area enorme, ed è molto difficile
da usare con precisione. Di conseguenza, sostengono gli appellanti,
il suo uso è vietato, in particolare nei luoghi popolati da civili.
Contesto fattuale
Come accennato in precedenza, l'IDF impiega quest’arma da molti
anni, in particolare nel contesto delle sue attività operative nel
sud del Libano, durante le quali sono state dichiarate delle "aree
morte" lungo il confine della "Zona di Sicurezza" (chiunque penetri
in queste aree viene considerato un "terrorista" da eliminare). In
questi settori, non appena veniva rilevato del movimento, i carri
armati sparavano proiettili Flechette. Vale la pena ricordare che
anche durante questo periodo, sono state sollevate argomentazioni
contro l'IDF, secondo le quali l'uso di questi proiettili ha
provocato la morte e il ferimento di decine di cittadini Libanesi,
nonostante il fatto che l'uso dei proiettili Flechette fosse
limitato a zone scarsamente popolate.
Tra le varie pubblicazioni, un capitolo particolare è stato dedicato
all’uso di quest’arma da parte dell’IDF in Libano, in un rapporto
dell’organizzazione B'Tselem intitolato "La violazione dei Diritti
Umani dei cittadini Libanesi da parte di Israele (gennaio 2000)".

Illegalità nel diritto umanitario internazionale – Le Regole
della Guerra
Rappresenta un principio del diritto umanitario internazionale e
delle regole di guerra il divieto di impiegare quei mezzi che
cagionano lesioni indiscriminate o che non sono in grado di
distinguere tra civili e combattenti. Sono altresì vietati quei
mezzi che causano sofferenze inutili e mali superflui.
L’obbligo di proteggere la salute e la vita dei civili che non sono
impegnati nel combattimento è menzionato in tutte le convenzioni che
costituiscono il diritto umanitario internazionale; in alcune
convenzioni, tale obbligo viene citato varie volte. Il divieto di
togliere arbitrariamente la vita al di fuori dei parametri
dell’autodifesa può essere individuato a vari livelli del diritto
internazionale. Il livello di base è costituito dalle regole
generali di guerra, che stabilisce il principio di base secondo il
quale gli obiettivi civili, compresi i civili, non dovranno essere
oggetto di attacco.
Tra gli altri, l'articolo 22 della Convenzione (IV), concernente
leggi e usi della guerra terrestre e regolamento annesso:
Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre,
L'Aia, 18 ottobre 1907 (nel prosieguo: "i regolamenti dell'Aia" ),
che per l'epoca era rivoluzionario, affermava che "il diritto dei
belligeranti di adottare forme di offesa verso il nemico non è
illimitato".
Tra le altre disposizioni, è stato deliberato uno specifico
regolamento che vieta l'uso di quelle armi che causano sofferenze
inutili. L'Articolo 23 recita:
"Art. 23. Oltre ai divieti stabiliti da particolari Convenzioni, è
particolarmente vietato
(a)...
(b)...
(c)...
(d)...
(e) impiegare armi, proiettili o materiale che si prevede causino
sofferenza inutile;
(f) ..."
Il secondo livello stabilisce il divieto di trattare inumanamente
quanti non siano in quel momento attivamente impegnati nel
combattimento; il fondamento di questo aspetto è il divieto della
sottrazione della vita.
Tale obbligo è disciplinato dall'Articolo 3, che è comune a tutte e
quattro le Convenzioni di Ginevra dal 1949. Si applica a tutti i
conflitti armati, non solamente ai territori occupati. Tra le altre
disposizioni, la sottoclausola 1 stabilisce: Le persone che non
prendono parte attiva alle ostilità, compresi i membri delle forze
armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori
combattimento da malattia, ferite, detenzione o per altre cause,
saranno trattate, in tutte le circostanze, con umanità e senza
alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il
colore, le convinzioni religiose, il sesso, la nascita o la
ricchezza, o qualsiasi altro criterio analogo. A tal fine, i
seguenti atti sono e rimangono vietati, in qualsivoglia momento e
luogo, nei confronti delle persone di cui sopra:
Violenza contro la vita e l’integrità fisica
A) Il succitato Articolo 3, che, come rilevato, è comune a tutte e
quattro le Convenzioni di Ginevra, è oggi considerato diritto
consuetudinario internazionale vincolante per tutte le nazioni del
mondo; come tale, può essere fatto rispettare da questa Corte.
Inoltre, lo Stato di Israele ha firmato e ratificato le Convenzioni
di Ginevra nel 1951, di conseguenza, è anch’esso giuridicamente
vincolato a rispettare le convenzioni, in quanto parte contraente.
Il terzo livello delle regole di guerra comprende le regole per il
controllo del territorio occupato, che concedono alla popolazione
occupata una tutela particolare in aggiunta ai diritti e alle tutele
derivanti dalle regole generali del diritto e ai diritti e alle
tutele di cui godono tutti i cittadini, che risiedano o meno in un
territorio occupato.
Tali diritti e tutele sono disciplinati sia nel Regolamento dell'Aia
sia in molte clausole riscontrabili in tutta la Quarta Convenzione
di Ginevra in merito alla tutela della popolazione civile, così come
nei due protocolli alle convenzioni, firmati nel 1977.
Il Regolamento 30 dei Regolamenti dell'Aia riguarda la tutela dei
residenti di un territorio occupato, precisando quanto segue:
"L’onore e i diritti della famiglia, la vita delle persone e la
proprietà privata... devono essere protetti".
Nessuno può negare che le regole generali e particolari del diritto,
come riflesso nel Regolamento dell'Aia, costituiscano ormai diritto
consuetudinario internazionale vincolante tutte le nazioni del
mondo, e possano essere fatte rispettare da questa Corte (si vedano,
ad esempio, i commenti dell’allora Giudice Barak in HCJ 393/82,
Jamayat Iskan Almu'alamoun v Commander of IDF Forces, Piskei Din 37
(5) 785, nel par. 11 della sentenza).
Tuttavia, la tutela principale per i cittadini di un territorio
occupato viene dalla Quarta Convenzione di Ginevra. Questi cittadini
sono "persone protette" ai sensi dell'Articolo 4 della Convenzione.
I contrasti tra la comunità internazionale e Israele per quanto
riguarda l'applicabilità della definizione di cui all'Articolo 4
alla popolazione Palestinese nei Territori Occupati sono già stati
risolti in una lunga serie di petizioni a questa Corte, in cui lo
Stato ha dichiarato il suo impegno a rispettare le disposizioni
umanitarie della Convenzione, come se applicate al territorio.
Per completare il quadro, si noti che ulteriori tutele alla vita dei
civili sono stabilite nei due protocolli alla Convenzione di Ginevra
firmata nel 1977; tali protocolli hanno ampliato la tutela concessa
alla popolazione civile in modo da includere controversie diverse da
quelle tra Stati. Lo Stato d’Israele non ha firmato tali protocolli,
ma alcune delle sue disposizioni costituiscono una parte del diritto
internazionale consuetudinario, e come tali sono vincolanti per
Israele stesso.
Divieto dell’uso di armi arrecanti “sofferenze inutili” e di armi
“indiscriminate” – Diritto Consuetudinario
Gli appellanti sostengono che l'uso di proiettili flechette da parte
dell’IDF è incompatibile con i principi del diritto consuetudinario
internazionale come precedentemente osservato, che richiedono che
l’organizzazione militare prenda in considerazione, accanto alle
necessità militari, l’esigenza di ridurre al minimo un irragionevole
pericolo di arrecare ferite alla popolazione locale.
L’Articolo 35 (2) del Protocollo Cggiuntivo alla Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949, e concernente la tutela delle vittime di
conflitti armati internazionali (Protocollo I) (nel prosieguo "il
Primo Protocollo"), stabilisce quanto segue: articolo 35.
Norme di base
1. In qualsiasi conflitto armato, il diritto delle Parti coinvolte
nel conflitto a scegliere i metodi o i mezzi di guerra non è
illimitato.
2. È proibito impiegare armi, proiettili e materiali, come pure
metodi di guerra, di natura tale da provocare mali superflui o
sofferenze inutili.
3. È proibito impiegare metodi o mezzi di guerra che siano concepiti
per causare, o che si può prevedere che causeranno, danni estesi,
duraturi, e gravi all'ambiente naturale.
L’Articolo 51 stabilisce:
Articolo 51.—Tutela della popolazione civile
1. La popolazione civile e i singoli civili dovranno godere di una
tutela generale dai pericoli derivanti dalle operazioni militari.
Per realizzare tale tutela, le norme seguenti, che sono
complementari ad altre norme applicabili del diritto internazionale,
devono essere in ogni circostanza rispettate.
2. Né la popolazione civile in quanto tale, né i singoli civili,
dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le
minacce di violenza il cui scopo principale sia quello di diffondere
il terrore tra la popolazione civile.
3. I civili godranno della tutela concessa dalla presente Sezione,
salvo che essi partecipino direttamente alle ostilità e per la
durata di tale partecipazione.
4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Gli attacchi
indiscriminati sono:
(a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare
determinato; (b) quelli che impiegano un metodo o mezzo di
combattimento che non può essere diretto contro un obiettivo
militare determinato; o
(c) quelli che impiegano un metodo o mezzo di combattimento i cui
effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente
Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi,
atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o
beni di carattere civile.
5. Saranno considerati indiscriminati, tra gli altri, i seguenti
tipi di attacchi:
(b) Gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino
incidentalmente morti e feriti tra la popolazione civile, danni ai
beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e
danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare
concreto e diretto previsto.
(...)
Anche se lo Stato di Israele non si è vincolato alle disposizioni
del Primo Protocollo, questi articoli sono considerati
consuetudinari e vincolanti per il diritto internazionale. Prova di
questo può essere trovata nel "Parere Consultivo" della Corte
Internazionale di Giustizia in data 8 luglio 1996 sul tema della
“Legalità della Minaccia o dell'Uso delle Armi Nucleari".
Nel corso del summenzionato parere, alla Corte è stato chiesto, tra
l'altro, di affrontare il tema di un’arma indiscriminata che provoca
sofferenze inutili. Tra gli altri punti, la Corte ha dichiarato
quanto segue: numerose norme consuetudinarie si sono sviluppate
dalla pratica degli Stati e sono parte integrante del diritto
internazionale pertinente alla domanda posta.
I principi cardine contenuti nei testi che costituiscono il tessuto
del diritto umanitario sono i seguenti. Il primo è finalizzato alla
tutela della popolazione civile e dei beni di carattere civile, e
stabilisce la distinzione tra combattenti e non combattenti; gli
Stati non devono mai far sì che i civili siano oggetto di attacco e,
di conseguenza, non devono mai utilizzare armi che non sono in grado
di distinguere tra obiettivi civili e militari. Conformemente al
secondo principio, è vietato causare sofferenze inutili ai
combattenti: è pertanto vietato l'uso di armi che causino agli
stessi un danno o ne aggravino inutilmente le sofferenze.
In applicazione di tale secondo principio, gli Stati non hanno
libertà illimitata di scelta dei mezzi per le armi che usano. (...)
In conformità con i principi di cui sopra, il diritto umanitario, in
una fase molto precoce, ha vietato alcuni tipi di armi, a causa dei
loro effetti indiscriminati sui combattenti e sui civili o a causa
delle sofferenze inutili causate ai combattenti, vale a dire, un
danno superiore a quanto inevitabile per conseguire dei legittimi
obiettivi militari. Se un uso previsto delle armi non soddisfa i
requisiti del diritto umanitario, la minaccia di impegnarsi in tale
uso sarebbe anch’esso in contrasto con tale legge. (...)
Né vi è alcuna necessità che la Corte elabori in merito alla
questione dell'applicabilità del Protocollo Aggiuntivo I del 1977
sulle armi nucleari. È sufficiente osservare che, mentre in
occasione della conferenza diplomatica del 1974-1977 non vi è stato
alcun dibattito sostanziale sulla questione nucleare e non è stata
sviluppata nessuna soluzione specifica per questo problema, il
Protocollo Aggiuntivo non ha in alcun modo sostituito le regole
consuetudinarie generali applicabili a tutti i mezzi e i
procedimenti di combattimento, comprese le armi nucleari. In
particolare, la Corte ricorda che tutti gli Stati sono vincolati
dalle norme previste dal Protocollo Aggiuntivo I le quali, una volta
adottate, erano la semplice espressione del diritto consuetudinario
preesistente, quale la clausola Martens, ribadita nel primo articolo
del Protocollo Aggiuntivo I. Il fatto che alcuni tipi di armi non
siano stati specificamente esaminati dalla Conferenza del 1974-1977
non consente di trarre conclusioni giuridiche in merito alle
questioni di fondo che l'uso di tali armi solleverebbe". ...
L'intero testo succitato è stato preso da www.btselem.org con
riferimento ai Documenti giuridici HC8990 02 HC8990 02 Flachette
Appeal Israel Supreme Court – Sitting as the High Court of Justice -
HCJ/02 in the case Physicians for Human Rights – Israel and The
Palestininan Centre for Human Right (The Appellants) V General of
the Southern Command – Doron Almog and The State of Israel –
Ministry of Defence (The Respondents)
Petizione per un decreto provvisorio
Una petizione viene rispettosamente presentata alla Corte chiedendo
che agli Appellati sia chiesto di presentarsi dinanzi alla Corte e
dare motivazione per cui l'uso di proiettili del tipo "Flechette"
nel contesto delle operazioni dell'IDF nella zona della Striscia di
Gaza non dovrebbe essere fermato e vietato.
I dati riportati nel presente articolo sono stati presi dal sito
Internet della Corte Internazionale di Giustizia (www.icj-cij.org).
Titolo
originale: " Did Richard Goldstone hide more sinister crimes in
Gaza? - Part 1: White Phosphorus and Flechettes"
Fonte: http://www.paltelegraph.com
Link
28.10.2009
Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di SHEILA B.
Questo
Articolo proviene da ComeDonChisciotte
http://www.comedonchisciotte.org/site
L'URL per questa storia è:
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=News&file=article&sid=6500
Il link a questa pagina è:
http://www.terrasantalibera.org/crimini_celati_da_goldstone.htm
|