|
PERCHE' LA STRAGE DELLA
FLOTILLA E' TERRORISMO
di
Claudia Milani – Megachip

Le
organizzazioni pacifiste attaccate affermano che al momento dell’assalto
la nave Mave Marmara, battente bandiera turca, si trovasse a 75
miglia marine dalla costa della Striscia di Gaza e di Israele e
avesse issato bandiera bianca. Israele non ha finora negato che
l’assalto compiuto dalla Marina Militare Israeliana nei confronti della
flotta si sia compiuto in acque internazionali.
Al Jazeera riporta, anzi, una
dichiarazione di Avital Leibovich, portavoce dell’Esercito Israeliano,
in cui si afferma «… è accaduto in acque esterne a quelle israeliane
ma noi abbiamo il diritto di difenderci.» In questa frase si
riassume, sotto il profilo strettamente giuridico, l’illegalità
dell’azione militare in oggetto. Per poter comprendere
quali diritti Israele potesse esercitare in acque internazionali e di
quali crimini possa essersi macchiata, è necessaria una breve disamina
di alcuni concetti basilari del Diritto Internazionale Marittimo e del
Diritto Internazionale Umanitario.
La prima affermazione del
principio per cui ciascuno è libero, per il diritto delle genti, di
«viaggiare sul mare in quei luoghi e presso quelle Nazioni che a lui
piaccia», si deve a
Hugo Grotius, che nella sua Dissertazione «Mare Liberum» del 1601,
sostenne la tesi della libertà di navigazione degli Olandesi contro le
pretese portoghesi di esercitare diritti sovrani nell’Oceano Indiano.
Il concetto affermato da
Grotius, relativo al mare come bene non suscettibile di appropriazione
esclusiva e perciò aperto alla libera navigazione, è sopravvissuto a
quattro secoli di Storia, trovando collocazione nella nuova Convenzione
per la ricodificazione del Diritto Internazionale Marittimo (DIM), o
Convenzione del Diritto del Mare, firmata a Montego Bay nel 1982,
costituita da 320 articoli, entrata in vigore nel novembre del 1994,
integrata da un Accordo applicativo che modifica la sua parte XI e che,
secondo il disposto dell’art. 311, sostituisce le 4 precedenti
Convenzioni di Ginevra.
Testo vincolante per i 2/3
della comunità internazionale e che molti Stati, che pur non l’hanno
ancora ratificato, a cominciare dagli Stati Uniti, hanno riconosciuto
come testo guida in materia.
Il principio generale che
informa l’intero Diritto Internazionale Marittimo è, secondo la
Convenzione, che ogni nave è sottoposta esclusivamente alla
sovranità dello Stato di cui ha nazionalità, ovvero il
cosiddetto Stato di bandiera o Stato nazionale, al quale è riservato il
diritto all’esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità
navale, potere esercitato attraverso il comandante, che viene
considerato quale organo dello Stato.
Esistono, tuttavia, ovvie
limitazioni a detto principio. La prima e più rilevante è costituita
dalle acque territoriali.
Queste sono una zona di mare
sulla quale si estende la sovranità dello Stato costiero, al di là della
terraferma e delle acque (Ginevra, I,1,1, UNCLOS 2,1). L’ampiezza
massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia
marine misurate a partire dalle linee di base (UNCLOS 3). Sulle acque
territoriali ogni Paese ha la stessa sovranità di cui gode sulla propria
terraferma. E tuttavia il principio della libertà dei mari trova spazio
e parziale riconoscimento anche nelle acque territoriali, giacché vi è
previsto il diritto di transito inoffensivo persino delle unità militari
e mercantili straniere.
In linea generale si può
affermare che i Paesi rivieraschi del Mediterraneo hanno adottato il
limite delle 12 miglia delle acque territoriali. Anche la Siria ha
ridotto a 12 miglia, con la legge n. 28/2003 del 19 novembre 2003, la
propria precedente pretesa di 35 miglia di acque territoriali. La Grecia
mantiene tuttora il limite di 6 mg dalla costa stabilito con la legge 17
settembre 1936, n. 230 nel 1936. Egualmente di 6 miglia è l’estensione
generale delle acque territoriali della Turchia -che pure non ha
ratificato la Convenzione del Diritto del Mare del 1982-, secondo l’art.
1 della legge n. 2674 del 26 maggio 1982.
In tema di acque territoriali è
da osservarsi, altresì, che nell’ambito dell’Accordo del 4 maggio 1994
sulla Striscia di Gaza tra Israele e l’Organizzazione per la Liberazione
della Palestina (OLP), con cui è stato attuato un primo riconoscimento
dell’OLP come entità giuridica rappresentante il popolo palestinese, è
stata prevista (Annesso I, art. IX) la creazione di una Maritime
Activity Zone, ovvero una zona di attività marittima lungo la costa
della Striscia di Gaza, estesa 20 miglia verso il largo, e pertanto
sostanzialmente corrispondente alle cosiddette acque territoriali,
divisa in tre zone di cui:
— le zona «K» e «M» contigue
alle acque territoriali di Israele ed Egitto, della larghezza rispettiva
di 1,5 ed 1 miglio, che costituiscono «closed areas», ovvero aree
interdette alla navigazione palestinese, in cui la navigazione è
riservata alle attività della Marina Israeliana;
— la zona «L», compresa tra le
due zone precedenti», aperta alle attività di pesca e ricreative
riservate ai battelli autorizzati dall’Autorità della Palestina.
Di fatto con la suddetta
suddivisione si sono create le premesse per l’attribuzione di una fascia
di acque territoriali al futuro Stato della Palestina.
Pertanto Israele gode di piena
sovranità sulle acque prospicienti la propria costa fino al limite di 12
o 20 miglia marine e in tale tratto ben può esercitare poteri atti a
tutelare la propria sicurezza nazionale. In linea meramente teorica,
anche la Striscia di Gaza godrebbe di analoga sovranità.
Oltre il limite delle 12 miglia
nautiche dalla linea di base, si estende un tratto di ulteriori 12
miglia –e quindi 24 miglia nautiche dalla costa - in cui lo Stato può
continuare a fare valere le proprie leggi rispetto – principalmente - al
controllo del contrabbando o dell'immigrazione clandestina. Si tratta
della cosiddetta zona contigua.
In essa uno Stato può
esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni
alle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o d’immigrazione
vigenti sul proprio territorio (Ginevra, I, 24, 1.;UNCLOS 33, 1).
E’ oggetto di contestazione e
dibattito la possibilità di esercizio della giurisdizione ai fini della
sicurezza nazionale anche nella zona contigua.
Pertanto, già nel tratto di
mare compreso tra le 12 e le 24 miglia marine dalla costa, non è
pacifico che lo Stato possa avere poteri atti a tutelare la propria
sicurezza nazionale.
E’ inoltre pacifico che
all’interno di essa le navi e gli aeromobili di tutte le nazioni, godano
delle libertà dell’alto mare in analogia a quanto espressamente
stabilito per la zona economica esclusiva (UNCLOS 58).
I battelli stranieri vi possono
esercitare la pesca, a meno che lo Stato costiero non abbia proclamato
la zona economica esclusiva o la zona riservata di pesca.
Le navi da guerra straniere
possono, in particolare, svolgere attività operative e di addestramento
che prevedano anche l’uso di armi, senza che lo Stato costiero possa
pretendere di interferire. La zona contigua, che per poter
esistere deve essere formalmente proclamata, costituisce una porzione
delle acque internazionali. Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Marocco,
Malta, Siria e Tunisia hanno dichiarato di avere istituito una propria
zona contigua. Israele no. Questo significa che la giurisdizione di
Israele passa direttamente dall’essere totale sulle proprie acque
territoriali, ovvero dalla costa fino a dodici o venti miglia, ad essere
nulla, poiché versa direttamente in acque internazionali. Ovviamente
conserva il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali
nella zona economica esclusiva, anche nota con l'acronimo ZEE, ovvero
l’area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di
base.
Pertanto, al di là dei diritti
di natura prettamente economica e di sfruttamento sulla ZEE e di quelli
eventuali su una presunta zona contigua, è possibile affermare che
il potere sovrano di Israele si esaurisce al limite delle
proprie acque territoriali, ovvero entro e non oltre le dodici o venti
miglia marine dalle proprie coste.
Oltre le acque territoriali di
ogni Paese che si affacci sul mare, si estendono le cosiddette
acque internazionali, categoria generale che comprende la zona
contigua e la zona economica esclusiva- esse si estendono fino alle 200
miglia marine della costa e si fondono, per regime e dimensioni, con
l’alto mare.
Al di là dei poteri dei singoli
Stati sulla zona contigua e sulla zona economica esclusiva, che sono
sostanzialmente diritti di natura economica e di sfruttamento delle
risorse marine, le acque internazionali sono sottoposte al medesimo
regime dell’alto mare, ovvero della zona di mare ulteriore rispetto a
alle acque internazionali stesse. Secondo nozione consolidata (Ginevra,
I, 1) per alto mare si intendono tutte quelle parti del mare che non
appartengono al mare territoriale. Il termine alto mare
indica gli spazi marini al di là della zona economica esclusiva e quindi
non sottoposti alla sovranità di alcuno Stato. Negli spazi marini
situati oltre la zona economica esclusiva cessa ogni tutela degli
interessi degli Stati costieri.
L’alto mare è aperto a tutti
gli Stati, sia costieri che interni, che possono esercitarvi, con
l’unico limite di non intaccare le libertà degli altri Stati, tra le
altre, le attività di navigazione.
Ogni Stato, sia costiero che
interno, ha diritto di navigare in alto mare con navi battenti la sua
bandiera le quali sono soggette alla sua giurisdizione esclusiva. Dal
punto di vista giuridico il principio di riferimento è quello della
«perfetta eguaglianza e completa indipendenza» di tutti gli Stati in un
luogo come l’alto mare in cui non esiste alcuna autorità.
L’alto mare deve essere
riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di
assoggettarne alcuna parte alla sua sovranità.
L’alto mare è l’unica zona in
cui trova ancora applicazione il classico principio della “libertà dei
mari”, che ha dominato per secoli il DIM, il quale indica che il singolo
Stato non può impedire e neanche soltanto intralciare l’utilizzazione
degli spazi marini da parte degli altri Stati né delle comunità che da
altri Stati dipendono. L’utilizzazione degli spazi marini incontra
l’unico limite della pari libertà altrui. Sulle navi che vi transitano
vige la legge di bandiera, cioè quella del Paese di appartenenza.
Anche nei confronti di navi
sospettate di attività terroristiche, sono stati confermati i
tradizionali principi della libertà dei mari secondo cui nessuno Stato
può interferire in alto mare con la navigazione di un mercantile a meno
di espressa autorizzazione del Paese di bandiera, ed è pertanto da
escludersi l’esercizio di poteri di enforcement.
In linea generale,
nessuno Stato può fermare o abbordare navi battenti bandiera straniera
in acque internazionali.
I casi in cui uno Stato, in
tempo di pace, pretenda di esercitare giurisdizione in acque
internazionali nei confronti di mercantili stranieri senza la preventiva
autorizzazione dello Stato di bandiera, costituiscono dunque
un’eccezione alla regola generale e, come tali, devono essere
rigorosamente giustificati.
Il principio è che nessuno
Stato ha il diritto di interferire in tempo di pace con una nave di
altra bandiera che navighi in alto mare, a meno che non si verta in una
delle ipotesi in cui è esercitabile il diritto di visita
o il diritto d’inseguimento.
Il diritto di visita
è la facoltà attribuita alle navi da guerra di sottoporre a visita in
alto mare, in tempo di pace, una nave mercantile straniera nei soli casi
(Ginevra II, 22; UNCLOS 110, 1) in cui vi sia fondato sospetto che
questa sia dedita alla pirateria o alla tratta degli schiavi, effettui
trasmissioni radio o televisive non autorizzate, sia priva di
nazionalità ovvero usi più bandiere come bandiere di convenienza.
La più recente prassi
internazionale, recepita peraltro in accordi sul contrasto a traffici
illeciti in mare (si pensi al terrorismo marittimo, o al traffico e
trasporto illegale di migranti in mare), evidenzia comunque,
nell’esecuzione in mare di visite ed ispezioni a mercantili, la
necessità di operare secondo stringenti misure di salvaguardia per la
tutela dell’integrità fisica, dei diritti umani e della dignità delle
persone trasportate e della sicurezza dei mezzi e del carico,
tenendo anche conto che i pericoli connessi alla messa in atto di
abbordaggi in mare possono consigliarne la loro esecuzione in porto.
Qualora, a seguito della
visita, i sospetti si rivelassero fondati, la nave mercantile potrebbe
essere condotta, per gli opportuni provvedimenti, in un porto nazionale
o in un porto estero ove risieda un’autorità consolare, purché si tratti
di:
-
una nave nazionale che eserciti pirateria o tratta degli schiavi, o che
abbia commesso gravi irregolarità occultando la propria nazionalità (CN
200 e 202) o falsificando i documenti di bordo;
-
una nave straniera dedita alla pirateria (UNCLOS 105);
-
una nave priva di nazionalità (stateless);
Al di fuori di queste ipotesi,
alla nave da guerra è solo consentito di raccogliere le prove
dell’attività illecita, trasmettendo un dettagliato rapporto alle
autorità superiori nazionali per l’inoltro allo Stato di cui la nave
batte la bandiera: è questo, per esempio, il caso del danneggiamento di
cavi e condotte sottomarine. Se l’esito della visita porti a ritenere
infondati i sospetti, la nave fermata deve essere indennizzata per le
perdite e i danni subiti.
Non risultando integrati gli
elementi della fattispecie, Israele non avrebbe potuto neppure
legittimamente esercitare il mero diritto di visita, il quale, come
visto, benché a carico di navi sospettate dei crimini più odiosi quali
la tratta degli esseri umani, deve comunque obbligatoriamente essere
condotto dalla nave da guerra nel rispetto dei diritti e dell’integrità
dei passeggeri.
E’ altresì da escludersi che
Israele abbia legittimamente esercitato il diritto di
inseguimento, che si sostanzia nel potere attribuito alle navi
da guerra, alle navi in servizio governativo e agli aeromobili militari
di inseguire una nave straniera quando si abbiano fondati sospetti che
questa abbia violato leggi o regolamenti nazionali (Ginevra, II, 23;
UNCLOS 111). L’inseguimento deve essere iniziato quando l’imbarcazione
sospetta si trovi nelle acque interne, nelle acque arcipelaghe o nel
mare territoriale dello Stato che effettua l’inseguimento o nelle acque
contigue al proprio mare territoriale e può continuare in alto mare, al
di fuori delle aree di giurisdizione nazionale, soltanto se non sia
stato interrotto. Per potersi configurare un legittimo esercizio del
diritto d’inseguimento è necessario che si siano realizzate
cumulativamente tutte le condizioni previste dall’art. 111 della
Convenzione del Diritto del Mare del 1982. Pertanto Israele avrebbe
avuto diritto d’inseguimento qualora fossero stati integrati i seguenti
requisiti: l’imbarcazione si sarebbe dovuta trovare,
originariamente, in acque a sovranità israeliana o in acque ad esse
contigue e dovrebbe, altresì, aver violato la legge israeliana.
Come conseguenza dell’esercizio
illegittimo, sarebbe stato perfettamente congruo sotto il profilo
strettamente giuridico l’intervento in alto mare di una nave da guerra
della stessa bandiera del mercantile inseguito, al fine di proteggerlo
dall’azione coercitiva della nave inseguitrice, cioè a dire l’intervento
di una nave da guerra turca, il che tuttavia non si è verificato. E’
appena il caso di osservare che, qualora una nave sia stata fermata o
catturata al di fuori delle acque territoriali in circostanze che non
giustificavano l’esercizio del diritto d’inseguimento, essa deve essere
risarcita per i danni e le perdite subite (Ginevra, II, 23, 7; UNCLOS,
111, 8).
Ma allora, vi è da chiedersi,
se dalle considerazioni innanzi svolte appare evidente come Israele non
avesse alcun diritto di interferire con la navigazione della «flottilla»
in acque internazionali, né di esercitare neppure un semplice diritto di
visita, né tantomeno di esercitare un legittimo diritto di inseguimento,
in base a quale norma Israele è comunque intervenuto?
Nella nota rilasciata oggi
dall’ambasciata israeliana in Italia, si legge una dichiarazione
dell’Ambasciatore israeliano a Roma, Gideon Meir, il quale sottolinea
che «Israele ha dichiarato, dal 2007, un blocco navale davanti alle
coste di Gaza. Il blocco navale è completamente in linea con il diritto
internazionale marittimo e, come previsto nella normativa, è vietato il
passaggio a qualsiasi nave civile e militare non autorizzata».
Il blocco navale,
o naval blockade, è una misura di guerra volta
a impedire l’entrata o l’uscita di qualsiasi nave dai porti di uno Stato
belligerante. Si tratta di una misura di interferenza con la navigazione
neutrale e, ovviamente, con quella nemica, volta a impedire tutte le
comunicazioni marittime, in ingresso ed in uscita dalle coste nemiche
nel corso di un conflitto armato e, di regola, dovrebbe svolgersi in
prossimità delle acque territoriali nemiche.
La prassi del blocco è
disciplinata, se si esclude la Dichiarazione di Parigi del 16 aprile
1856 sui Principi della Guerra Marittima, da norme di natura
consuetudinaria, non essendo mai entrata in vigore la Dichiarazione di
Londra del 26 febbraio 1909 sul Diritto della Guerra Marittima destinata
a regolamentarla.
Tuttavia, con l’entrata in
vigore della Carta delle Nazioni Unite del 1945, il blocco non
può ritenersi consentito al di fuori dei casi di legittima difesa
di cui all’art. 51 della stessa Carta: esso contrasta infatti con l’art.
2, nn. 3 e 4 che vieta il ricorso all’uso della forza nelle relazioni
tra gli Stati, come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali. Per questo motivo «il blocco dei porti o delle
coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato» è
compreso tra gli atti di aggressione (ci sia stata o no dichiarazione di
guerra) dall’art. 3, lettera c della Risoluzione dell’Assemblea
Generale delle NU 3314 (XXXIX) del 14 dicembre 1974.
Ammesso in ipotesi che
sussistessero le condizioni di legittima difesa tali da sostenere la
legittimità di un simile blocco imposto sulla Striscia di Gaza, la
presenza del blocco stesso configurerebbe pacificamente Israele quale
stato occupante e perciò lo vincolerebbe al disposto della
Quarta Convenzione di Ginevra, ovvero la Convenzione per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra firmata a Ginevra nel
1949 e che è posta alla base delle fonti del Diritto Internazionale
Umanitario. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite già nel 1979
dichiarò che ai territori occupati da Israele nel 1967 si dovesse
applicare la Convenzione in oggetto. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui
il blocco fosse legittimo, Israele sarebbe comunque obbligato a
garantire alla popolazione di Gaza il rispetto del diritto umanitario e
men che mai potrebbe, pertanto, opporsi all’arrivo di una flotta carica
di aiuti umanitari. Al contrario, sarebbe obbligata a consentirne
l’accesso, pena la violazione della Convenzione stessa.
Tuttavia, Israele ha sempre
sostenuto che la Quarta Convenzione sia inapplicabile ai territori
occupati, giacché la Convenzione è destinata ad essere applicata solo ai
territori occupati ma dotati di sovranità, sovranità che Israele non
riconosce ai territori occupati. Una simile affermazione sfugge a
qualunque inquadramento non solo giuridico ma anche meramente logico
induttivo.
Vi è altresì da osservare come,
a dispetto di quanto affermato oggi dall’Ambasciatore israeliano,
Israele continua a sostenere di non occupare più Gaza dal 2005.
E tuttavia, al di là degli
abiti più o meno giuridici con i quali si voglia vestire l’occupazione,
il ragionamento è stringente: se sussiste un blocco, si deve rispettare
la Convenzione di Ginevra e permettere l’ingresso degli aiuti umanitari;
se il blocco non sussiste, non sussiste neanche la questione, giacché
qualsivoglia imbarcazione sarebbe libera di raggiungere il porto di
Gaza.
La succitata dichiarazione del
portavoce dell’Esercito Israeliano, in cui si afferma «… è accaduto in
acque esterne a quelle israeliane ma noi abbiamo il diritto di
difenderci» potrebbe integrare una volontà di ascrizione dell’accaduto
nella Legittima Interdizione Marittima, riconducibile
alla figura elaborata dalla marina statunitense di Maritime
Interdiction Operations. Le MIO, inquadrate nell’ambito più
generale delle Maritime Security Operations (MSO), indicano
l’attività di sorveglianza e interdizione del traffico marittimo
commerciale di qualsiasi bandiera posta in essere da navi da guerra
sulla base di un embargo navale decretato dall’ONU o nell’ambito
dell’esercizio del diritto di legittima difesa internazionale.
Sebbene di norma le MIO
costituiscano misure applicative di specifiche
Risoluzioni ONU che stabiliscano un
embargo navale - come nel caso del regime sanzionatorio
marittimo verso la ex Iugoslavia adottato con le Risoluzioni 713, 724,
757, 787 e 820 nel periodo 1992-1995, o dell’embargo nei confronti
dell’Iraq iniziato nel 1991 sulla base della Risoluzione 665 -, esse
possono trovare substrato giuridico nel principio della legittima difesa
internazionale, ex art. 51 della Carta, o anche nella difesa
preventiva.
Questa può assumere la forma
della anticipatory self-defence, quando si è nell’imminenza di
un attacco armato, ed è da escludersi che tale forma risultasse
integrata giacché Israele non stava per subire alcun attacco armato, o
della pre-emptive self defence, qualora si voglia evitare una
potenziale minaccia. Ed è questa l’unica categoria nella quale potrebbe
rientrare una qualsiasi pur pacifica interferenza della Marina Militare
Israeliana nei confronti di imbarcazioni straniere in acque
internazionali. Peraltro la giustificazione della pre-emptive self
defence è già stata storicamente posta a fondamento di operazioni
marittime: si pensi al blocco di Cuba messo in atto dagli Stati Uniti
nel 1962, definito «Maritime Quarantine», o a quelle più recenti
condotte a partire dal 2002 contro al-Qa‛ida nel Golfo Arabico,
integrante un vero e proprio blocco navale.
In tali ipotesi, le navi da
guerra impegnate in operazioni di interdizione adottano misure navali di
interferenza con la libertà di navigazione dei mercantili di bandiera
straniera. E tuttavia risulta arduo riuscire a riscontrare la radice
giuridica della loro legittimità, che potrebbe sussistere solo sulla
base di un generico riferimento al regime della neutralità marittima
proprio dei conflitti armati sul mare. Cioè a dire che Israele
attuerebbe non già un’autodifesa anticipata rispetto ad un eventuale
attacco armato ai suoi danni - anticipatory self-defence-, ma
un’autodifesa preventiva -pre-emptive self defence-
atta a contrastare una minaccia generica e solo potenziale, e sulla
base di tale temuta minaccia attuerebbe un’interdizione marittima delle
acque internazionali mediterranee.
E’ appena il caso di ricordare
che, anche in caso di legittime interdizioni marittime, le misure
adottabili dalla marina sono nell’ordine:
- query, ovvero
richiesta di identificazione e di informazioni circa destinazione,
origine, immatricolazione e carico;
- visit and search,
ossia fermo, visita e ispezione;
- diversion,
dirottamento in porti diversi da quelli di destinazione anche in vista
dell’eventuale sequestro del carico qualora ciò sia autorizzato da
Risoluzioni ONU;
- uso della forza
secondo principi di necessità, proporzionalità e gradualità contro i
mercantili che non obbediscono all’intimazione di fermo.
Questo è quanto, secondo il
diritto consolidato, pur sulla base delle suesposte fragili motivazioni
poste alla basa di una simile necessità, si sarebbe potuto legalmente
verificare.
Appare opportuno smentire le
voci che qualificano l’intervento israeliano come un atto di
pirateria. Difatti, costituiscono pirateria gli atti di
depredazione o di violenza compiuti in alto mare o in zone non soggette
alla giurisdizione di alcuno Stato per fini privati dall’equipaggio
di una nave o aereo privato ai danni di altra nave o aereo privato
(Ginevra II,15; UNCLOS, 1O1 e 102).
Il fine privato può anche
essere diverso dallo scopo di depredazione (animus furandi) ma
la nave che esercita l’atto di violenza deve essere comunque privata e
non statale. Allo stesso modo non rientrano nella relativa nozione gli
atti di violenza o depredazione posti in essere da una nave ai danni di
un’altra nave per fini politici.
Si potrebbe, al contrario,
ravvisare un ben più grave atto di terrorismo marittimo.
La materia costituisce oggetto della Convenzione di Roma del 10.3.1988
per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della
navigazione marittima, la quale è stata conclusa sotto gli auspici
dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per porre rimedio
alle lacune della normativa internazionale in tutti quei casi in cui
l’aggressione, difettando di alcuni requisiti per l’inquadramento nella
nozione di pirateria, sarebbe rimasta scoperta di qualsivoglia abito
giuridico.
Rientrano, pertanto, nella
nozione di terrorismo marittimo tutti i casi di violenza commessi per
finalità politiche o terroristiche a bordo di una nave privata che non
possono essere considerati come pirateria.
Tra le ipotesi criminose
previste vi sono gli atti di violenza e minaccia per impadronirsi di una
nave o causare danno a una persona imbarcata.
La Convenzione si applica nel
caso in cui le azioni suindicate, che debbono essere commesse per
mettere in pericolo la sicurezza della navigazione latamente intesa, in
aderenza alla nozione di safety, vengano compiute quando la
nave è in acque site «al di là dei limiti esterni del mare territoriale
di un solo Stato» o, in base alla sua rotta, stia per navigare in tali
acque o provenga dalle stesse.
L’azione condotta dalla Marina Militare Israeliana potrebbe integrare
tutti i requisiti per essere qualificata come atto di terrorismo
marittimo.
Ma vi è di più. L’azione
condotta dalla Marina Militare Israeliana potrebbe integrare anche una
fattispecie di terrorismo tout court, stando
alle definizioni del terrorismo date dall’ONU.
Si pensi alla definizione di
terrorismo adottata per consensus dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite nella Risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994: «atti
criminali finalizzati o volti a provocare uno
stato di terrore tra la popolazione,
all’interno di un gruppo di persone o tra determinate persone
per fini politici. –Tali atti- sono, in ogni circostanza,
ingiustificabili, quali che siano le considerazioni di natura politica,
filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o di qualsiasi altra
natura che possano essere addotte per giustificarli.»
Ancor più utile appare la
cosiddetta definizione globale “indiretta” di terrorismo della
Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 per la soppressione delle
attività di finanziamento del terrorismo che, all’art. 2, definisce
indirettamente il terrorismo come «ogni atto finalizzato a
causare la morte o lesioni personali gravi ad un civile o ad ogni altra
persona che non prende attivamente parte alle ostilità in una situazione
di conflitto armato, quando lo scopo di questo atto, per propria natura
ovvero per il contesto nel quale viene commesso, è quello di intimidire
una popolazione ovvero di costringere un governo od una organizzazione
internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato
atto.»
Secondo Antonio Cassese, vi
sarebbe la convergenza della Comunità internazionale su una nozione di
terrorismo basata sui seguenti tre elementi:
1) gli atti posti in essere
devono essere atti penalmente rilevanti per la maggior parte dei sistemi
giuridici nazionali (omicidio, sequestro di persona, tortura ecc.); 2)
essi devono avere la finalità di imporre ad un governo o ente
internazionale di compiere o astenersi dal compiere un determinato atto,
spargendo il terrore nella popolazione; 3) tali atti devono essere
commessi sulla base di motivazioni politiche, religiose ovvero
ideologiche, non devono pertanto essere motivati dal perseguimento di
fini di lucro o interessi privati.
Il terrorismo come
crimine internazionale autonomo. Gli atti terroristici possono
essere qualificati come crimini internazionali laddove possiedano le
seguenti caratteristiche: 1) devono esplicare i loro effetti in più
Stati per persone coinvolte, mezzi impiegati, grado di violenza
sprigionata; 2) devono essere commessi con il sostegno, la tolleranza o
l’acquiescenza dello Stato nel cui territorio è insediata
l’organizzazione terroristica. Il fatto che uno Stato sia incapace di
debellare un’organizzazione terroristica che si trovi sul suo territorio
(acquiescenza), oppure incoraggi o tolleri (sostegno o tolleranza) la
sua presenza attribuisce internazionalità all’attività terroristica.
Tale connotazione internazionale dell’atto terroristico lo rende
una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, la
terza e ultima caratteristica necessaria per poter qualificare l’atto
terroristico come un crimine internazionale.
Atti di terrorismo e
crimini contro l’umanità. Un atto di terrorismo è un crimine
contro l’umanità laddove possa essere inserito nel contesto di una
politica, statale o non statale, diretta alla commissione sistematica e
generalizzata di atti inumani. Non vi è dubbio che l’attacco armato ad
una missione umanitaria composta da volontari pacifisti in acque
internazionali ben possa integrare un crimine contro l’umanità.
Competente a giudicare sui «più
gravi crimini di portata internazionale», che costituiscono «motivo di
allarme per l’intera Comunità internazionale» (artt. 1 e 5 Statuto CPI)
è la Corte Penale Internazionale, il cui trattato
istitutivo è entrato in vigore il 1 luglio 2002, al raggiungimento del
deposito della 60a ratifica. Essa ha competenza a giudicare, tra gli
altri, sui crimini contro l’umanità (art. 7), sui
crimini di guerra (art. 8), e, formalmente, anche sul crimine di
aggressione (art. 5, par. 2). Tuttavia, la competenza della CPI
sull’aggressione è sospesa fino a quando l’Assemblea degli Stati parti
della CPI non adotterà una definizione del crimine contro la pace
costituito dall’aggressione. La CPI può intervenire sui crimini commessi
nel territorio di uno Stato parte dello Statuto - ma Israele non ha mai
ratificato il Trattato istitutivo -, oppure sui crimini commessi da
persone aventi la nazionalità di una Parte contraente. L’attività della
Corte è incentrata sul principio di complementarietà (art. 1), nel senso
che la repressione dei crimini internazionali è riservata alla CPI solo
laddove si riscontri che lo Stato che ha giurisdizione sia unable or
unwilling, incapace o non intenzionato ad avviare e svolgere il
processo (art. 17).
Una situazione nella quale
siano stati commessi crimini internazionali può essere portata
all’attenzione della Corte secondo tre diverse modalità.
E’ riconosciuto un potere
generale di ogni Stato parte dello Statuto di richiedere alla Corte di
indagare su ipotesi di commissione di crimini.
Il procuratore della CPI ha il
potere di avviare un procedimento ex officio, dunque di aprire
un’indagine di sua iniziativa, previo controllo della Pre-Trial
Chamber, la Camera preliminare composta da tre giudici.
Infine, il Consiglio di
Sicurezza può richiedere alla CPI di indagare su una situazione,
nell’ambito delle azioni prevista dal Capitolo VII della Carta ONU (art.
13 dello Statuto CPI).
In conclusione, in aderenza al
Diritto Internazionale Marittimo e al Diritto Internazionale Umanitario
è possibile affermare che la sovranità di Israele sul mare si esaurisce
all’interno delle sue acque territoriali e non si estende alle acque
internazionali. Pertanto Israele non aveva il diritto di interferire con
una nave di altra bandiera che navigasse in acque internazionali,
neppure attraverso l’esercizio del diritto di visita o
del diritto d’inseguimento.
Il blocco navale,
qualora legittimamente effettuato, vincolerebbe Israele al
disposto della Quarta Convenzione di Ginevra, e quindi
a permettere il pacifico transito degli aiuti umanitari.
La Legittima
Interdizione Marittima, qualora legittimamente effettuata,
obbligherebbe Israele ad un uso della forza secondo principi di
necessità, proporzionalità e gradualità.
La fattispecie di
pirateria non risulterebbe integrata.
L’azione condotta dalla Marina
Militare Israeliana appare integrare fattispecie di terrorismo
marittimo, terrorismo tout court, terrorismo
internazionale e crimini contro l’umanità,
sottoponibili al giudizio della Corte Penale Internazionale.
Claudia Milani
Avvocato e Giurista
Fonte:
http://www.megachipdue.info/tematiche/guerra-e-verita/3834-perche-la-strage-della-flotilla-e-terrorismo.html |